UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Richieste di contributo 8xmille

5 Settembre 2023
Il Consiglio Episcopale Permanente del 25-27 settembre 2017 ha dato avvio alla revisione del testo delle nuove Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto ed ha approvato i criteri di orientamento espressi nella relazione di presentazione. La bozza delle Disposizioni è stata inviata alle Conferenze Episcopali Regionali e sono state raccolte le osservazioni. Il Consiglio Episcopale Permanente del 22-24 gennaio u.s. ha esaminato il testo emendato, ha apportato alcune modifiche e ne ha stabilita l’idoneità alla presentazione alla Assemblea Generale della CEI di maggio 2018.

Nella riunione di marzo 2018 il Consiglio Episcopale Permanente ha valutato la bozza del Regolamento applicativo ed ha espresso l’intenzione di procedere alla sua approvazione definitiva in concomitanza dell’approvazione delle Disposizioni, nella prospettiva della sua entrata in vigore fin dal 2018.

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato ed approvato il nuovo testo delle Disposizioni relative alla concessione di contributi finanziari per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione di maggio ne ha approvato il Regolamento attuativo.

I principi ispiratori delle nuove Disposizioni e del Regolamento applicativo rispondono ai seguenti criteri:

1.Offrire una visione complessiva e unitaria del patrimonio ecclesiastico (storico culturale, recente e nuovo, mobiliare e immobiliare).

2. Considerare il patrimonio nella prospettiva della sua più ampia valorizzazione, prestando attenzione al valore che questi ha per le comunità e in vista della missione fondamentale della Chiesa.

3. Prestare maggiore attenzione alla necessità di attività caritative e oratoriali dei “locali di ministero pastorale”.

4. Dare prevalenza a interventi sul patrimonio immobiliare ecclesiastico esistente, anche recente, per un suo migliore utilizzo.

5. Provvedere alle necessità di realizzazione di nuovi complessi parrocchiali, sulla base di programmazioni diocesane, tenendo conto dell’intero patrimonio disponibile.

6. Prevedere in condizioni straordinarie l’acquisto di edifici, in base a una progettazione che evidenzi le necessità della Diocesi a fronte del patrimonio già disponibile.

7. Prevedere eventuali contributi straordinari concessi dalla Presidenza in particolari situazioni di rilevanza nazionale (es. situazioni di catastrofe naturale, sisma).

8. Rafforzare i criteri di rigore e trasparenza introducendo procedure di controllo e di monitoraggio.

Descrizione delle principali novità delle Disposizioni

1. Le due categorie fondamentali in cui le Disposizioni organizzano il patrimonio sono: i beni artistici e culturali (Art. 1 §1, lett. a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (Art. 1§1 b). Quest’ultima categoria è a sua volta organizzata in a) interventi su edifici esistenti e b) nuova edilizia.

2. L’approccio di fondo al patrimonio si sposta dall’uso delle risorse economiche alle necessità in funzione del servizio prestato alle comunità, anche attraverso la progettazione e la programmazione degli interventi, a partire dal patrimonio disponibile, per una migliore gestione degli investimenti.

3. Il patrimonio viene valutato a partire dalla funzione che ha nel servizio prestato alle comunità nel provvedere alle esigenze di culto della popolazione (Art. 1 §1) in linea con la legge n. 222 del 1985.

4. Il lavoro integrato fra diversi istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche) e patrimonio diffuso sul territorio diocesano (chiese, rettorie …) è strategico in un’ottica di valorizzazione. Operare in rete anche a livello regionale esprime importanti valori comunionali ed ecclesiali e costituisce una opportunità da potenziare (Art. 3 §2).

5. Gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente sono previsti nell’unica categoria per tutti gli edifici che hanno più di 20 anni (Art. 3 §6) e il contributo viene calcolato sulla spesa effettiva. Mentre la costruzione di nuovi edifici (Art. 3 §7), segue i parametri riferiti agli abitanti.

6. Per quanto riguarda la tipologia degli interventi viene estesa la possibilità di realizzare lavori di adeguamento in occasione di acquisto (Art. 3 §10) di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi sulla base delle tabelle parametriche all’interno di un’unica richiesta.

7. Per dare attuazione alle risoluzioni dell’Assemblea CEI del 2016 e alla necessità di maggiore relazione tra il Comitato e la Presidenza è previsto che il Presidente del Comitato informi annualmente la Presidenza sulle attività svolte, avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza (Art. 7 §1).

8. Eventuali contributi integrativi possono essere concessi in caso di varianti approvate dal Comitato, di revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati, di eventi calamitosi (Art. 8 §1).

Aggiornamento del Regolamento applicativo delle Disposizioni

Il Consiglio Episcopale Permanente di gennaio 2019 ha provveduto ad aggiornare il Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.
In particolare ha determinato di:

1. ridimensionare la superficie massima ammissibile per la casa canonica da 300 mq a 200 mq. Le superfici eccedenti vengono attribuite ai locali di ministero pastorale come da tabella allegata.

2. adeguare dell'l% i costi unitari parametrici per le nuove costruzioni, vista la stabilità dell'indice ISTAT di questi ultimi periodi e l'adeguatezza dei valori parametrici per questa tipologia di edilizia.

3. aumentare del 15% i costi unitari parametrici relativi al solo edificio chiesa, qualora la diocesi presenti la volontà di intraprendere un processo di accompagnamento con l'Ufficio Nazionale BCE per la redazione di uno studio di fattibilità, a partire esclusivamente dalle richieste del 2019, del Documento preliminare alla progettazione e l' indizione di un bando di progettazione. I costi vengono riconosciuti fra le spese generali e anticipati con modalità da definire. In questo modo si vuole incentivare un approccio più progettuale e consapevole, per migliorare la qualità architettonica, la qualità dei materiali e il processo pastorale.

Il Consiglio Episcopale Permanente del 26 maggio 2021 ha provveduto ad adeguare l’art. 6 (§1 e §3): per gli interventi su edifici esistenti il costo preventivato ammissibile è di € 700.000,00.

Superfici di alcuni interventi
Sono confermate le seguenti superfici:
- Episcopio 350 mq
- Uffici di curia 1000 mq
- Casa del clero 700 mq, determinata per un valore orientativo per appartamento di 70 mq, comprensivi anche della quota parte destinata a vani e locali di pertinenza comune, per un massimo di 10 appartamenti.

Il Consiglio Episcopale Permanente del 5 luglio 2022 ha approvato l'aumento dei parametri di costo per la nuova edilizia di culto.
Restano invariati i parametri relativi alle superfici.

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24 maggio 2023, ha ritenuto necessario intervenire per sostenere le diocesi nell’affrontare gli aumentati costi dei futuri lavori. Valutando pertanto, gli aumenti generali e la quota dell’ISTAT dal 1° gennaio 2022, ha approvato un aumento dell’8% rispetto ai parametri approvati lo scorso anno.
I nuovi parametri avranno validità per un solo anno con decorrenza 1° settembre 2023 e saranno applicabili esclusivamente alle nuove richieste di contributo.

ALLEGATI