UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Precisazione sul Regolamento per i contributi ai beni culturali ecclesiastici

2 Luglio 1998

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 23 settembre 1996, ha approvato il "Regolamento esecutivo delle Norme relative ai contributi finanziari della C.E.I. a favore dei beni culturali ecclesiastici" (cf. Notiziario C.E.I. n. 1996/7, pp. 226-233).

In occasione dell'esame delle domande di contributo presentate da parte di alcune diocesi è emersa la necessità di chiarire e integrare le disposizioni relative all'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia; perciò, in data 19 maggio 1997, la Presidenza della C.E.I., in primo luogo, ha precisato che la finalità propria dei contributi per l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia è esclusivamente la salvaguardia di beni architettonici ecclesiastici. L'acquisto, cioè, deve riguardare edifici i cui caratteri tipologici, la cui destinazione e proprietà attuale o storica siano ecclesiastici e, inoltre, che siano di rilevante interesse storico e artistico; l'acquisto deve avere come scopo fondamentale la salvaguardia dell'edificio e/o della sua destinazione ecclesiale ed è una soluzione eccezionale da adottare solo in caso di vera necessità. Il solo desiderio di fare fronte ad esigenze pastorali di livello parrocchiale o diocesano non è motivo sufficiente per accedere a questo tipo di contributi.

In secondo luogo la Presidenza della C.E.I. ha provveduto alle seguenti modifiche ed integrazioni del Regolamento citato:

- l'art. 3, comma secondo viene integrato stabilendo anche la spesa minima ammissibile a contributo; la nuova formulazione è la seguente: "La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l'acquisto di beni architettonici a scopo di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma terzo, lett. d) delle Norme sono inizialmente stabilite rispettivamente in 400 milioni e in 3 miliardi";

- l'art. 6, § 5 del Regolamento esecutivo è integrato con le seguenti lettere: "e) il rilevante interesse artistico e storico del bene, f) il notevole interesse religioso del bene, g) la futura destinazione del bene, h) il piano finanziario, documentato";

- l'art. 6, § 5 viene integrato con i seguenti commi finali: "Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi. Il finanziamento viene concesso a condizione che l'Ordinario diocesano sottoscriva un impegno formale per sé e per i suoi successori a non alienare per 20 anni a decorrere dalla data del rogito notarile il bene acquisito con il contributo della C.E.I.".