UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Contributi del Ministero Beni Culturali a favore degli archivi ecclesiastici

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2 Luglio 1998

E' stato recentemente pubblicato il Decreto 30 luglio 1997 che destina contributi a favore degli archivi ecclesiastici. Per comodità dei lettori ne presentiamo una chiara illustrazione.

LEGISLAZIONE
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ARCHIVI (Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 30 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997)
Il decreto in esame disciplina i contributi finanziari a carico dello Stato in favore di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico e di archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto. L'art. 2 stabilisce che possono essere ammessi ai contributi: - i privati e gli enti di diritto privato proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico; - gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto i cui archivi rivestono interesse storico a giudizio del Sovrintendente archivistico competente per territorio; - gli enti pubblici presso cui si trovano gli archivi di cui ai punti precedenti. Le domande di ammissione ai contributi previsti, unitamente alla documentazione richiesta, devono indicare e descrivere sommariamente i motivi per cui si richiede il contributo in relazione alla tipologia dei lavori e delle forniture; le domande devono pervenire, tassativamente a mezzo plico raccomandato, al soprintendente archivistico competente entro il mese di gennaio dell'anno precedente quello di riferimento. L'art. 8 attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali il compito di approvare il piano di spesa predisposto sulla base delle proposte inviate dalle soprintendenze archivistiche dall'Ufficio centrale per i beni archivistici, previa valutazione comparativa delle stesse e tenuto conto dei fondi disponibili, nonché delle seguenti priorità: - lavori di riordinamento e di inventariazione; - acquisto di scaffalature, schedari e mobilio per la collocazione e consultazione del materiale documentario in favore di archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi; - lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione, nel caso in cui il Ministero non sia in grado di provvedere direttamente; - impianti antifurto, antincendio e di condizionamento. Particolare attenzione verrà data alle aree geografiche che più difficilmente godono di contributi regionali e agli archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi. I contributi concessi per lavori di ordinamento, inventariazione e restauro sono erogati in più rate; i contributi relativi all'acquisto delle attrezzature sono erogati previa verifica del soprintendente archivistico sull'idoneità delle stesse. L'art. 14 stabilisce che in fase di prima applicazione del decreto, per l'anno 1998, saranno selezionate le domande trasmesse dalle soprintendenze archivistiche per l'erogazione del contributo nel 1997 e non accolte per carenza di fondi.